salve a tutti sia chiaro che non voglio ne provocare nessuno ne fare il sapientino ma ..la legge dice....
Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
NON POSSONO RITIRARE IL LIBRETTO!!!
la legge che viene applicata ( sbagliando) e' l' articolo 78 comma 3 e 4 ,si riferisce alle modifiche delle caretteristiche costruttive del mezzo,con cio intendendo il motore..il telaio i freni..che non hanno nulla che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali..
invece larticolo 79 comma 4 precisa invece che "chiunque" circola con veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte..ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 65a 262( a discrezione)
TITOLO III - DEI VEICOLI
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.100 a lire 2.540.350.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
far scrivere le seguenti note:
1-Lo scarico riporta l’omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
2-Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
3-Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997).
4-Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione. (come sopra)
5-Se vogliono multarvi con l’art.78 far presente che l’articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell’articolo 72.
6-Se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore.
Dopo tutto questo il controllore si sarà stancato, ma se dovesse dire io sequestro comunque, allora potete pretendere che:
1-La moto venga ritirata con un carroatrezzi.
2-Voi tornate in taxi e vi fate fare la ricevuta.
Al che il tipo spara fuori il fonometro convinto di fregarvi, voi che conoscete benissimo le norme della 97/24/9 gli direte subito che il fonometro va posizionato a 50 cm. e a 45 gradi dal beccuccio di uscita (pretendere soprattutto i gradi) in quanto ogni centimetro ed ogni grado di differenza cambia il rumore, dato che se hanno il metro non hanno il goniometro la prova è già finita, se hanno tutto posso fare la prova statica ma non quella di passata che deve essere effettuata su un tracciato privo di rumori di fondo lungo almeno 100 metri o profondo 15, in quanto bisogna arrivare nel punto 1 a 50 all'ora e poi spalancare per 20 metri fino al punto 2, il fonometro sarà posizionato a metà cioè al decimo metro, ma non sulla linea di passata ma a 7.5 metri di distanza. Prova da effettuare sia da destra che da sinistra.
Si ricorda che i terminali omologati non richiedono alcuna trascrizione sulla carta di
circolazione come indicato nel protocollo N.2438/4183/CO rilasciato dal ministero dei
trasporti in data 29/07/1996."
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